IVA: agevolazione italiana sulla nautica da diporto In Italia l'aliquota applicata nella misura ordinaria è pari al 22%. Dal 1° gennaio 2001, in base al collegato della Finanziaria 2000 (art,46 della Legge 21/11/2000 n° 342), la locazione finanziaria di mezzi di trasporto utilizzati al di fuori dell'Unione Europea non è territorialmente rilevabile, pertanto non è assoggettabile ad IVA. Il corrispettivo da assoggettare è solo quello riferibile all'utilizzo nel territorio comunitario. In funzione di tale principio, l'Agenzia delle Entrate ha determinato in via forfetaria le percentuali del corrispettivo da assoggettare differenti secondo la lunghezza dell'imbarcazione (C.M. n° 94/E del 7 giugno 2002). Tipo di unità da diporto Lunghezza in metri % del corrispettivo da assoggettare a IVA 20% Risparmio in Italia Incidenza dell'IVA sul valore intero dell'imbarcazione in Italia A motore Superiore a 24 30% 70% 6,30% A motore 16,01 - 24 40% 60% 8,40% A motore 12,01 - 16 50% 50% 10,50% A motore 7,51 - 12 60% 40% 12,60% A motore Fino a 7,50 90% 10% 18,90% A vela Superiore a 24 30% 70% 6,30% A vela 20,01 - 24 40% 60% 8,40% A vela 10,01 - 20 50% 50% 10,50% A vela Fino a 10 60% 40% 12,60% La norma, in ogni modo, dispone che la base imponibile sia determinata in relazione all'utilizzo del mezzo. Pertanto, se il contribuente può provare in modo oggettivo l'utilizzo dell'imbarcazione in acque non comunitarie per una percentuale superiore a quella stabilita dall'Agenzia delle Entrate, può adeguare l'imponibile sulla base di tali valutazioni.