La durata non rappresenta più un vincolo di natura contrattuale da rispettare pena l'indeducibilità dei canoni in capo all'utilizzatore (impresa NO IAS adopter e lavoratore autonomo), ma rappresenta esclusivamente l'arco temporale minimo entro il quale sarà possibile dedurre i canoni di leasing (art.4 bis legge n. 44 di conversione del dl 2 marzo 2012, n. 16) Per i beni strumentali utilizzati in via esclusiva nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione, il canone di leasing è deducibile al 100% Per i beni strumentali utilizzati sia nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione che per scopo privato da parte dell'utilizzatore, il canone di leasing è deducibile al 50%